Come si legge l'etichetta del vino

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I.G.T. VINI DA TAVOLA

Tale denominazione è usata per indicare i migliori vini da tavola ottenuti da aree di produzione più ampie rispetto ai vini DOC e DOCG, ottenuti da uve determinate, provenienti da territori ben definiti che a volte interessano più Regioni.
Tale denominazione dunque è utile al consumatore per conoscere la zona di produzione della bevanda.
La denominazione IGT può anche essere sostituita dalla menzione “vin de pays” per i vini prodotti in Val D’Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione “Landweine”, purchè si tratti di vini prodotti in Provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
Al nome designato si può aggiungere il colore dei vini ed il nome dei vitigni.


L'IGT non può utilizzare il nome di Regioni o zone utilizzate per le DOCG. o le DOC Il vitigno può essere menzionato unicamente quando la zona vitivinicola è di dimensioni significative.
I vini da tavola possono derivare anche da "tagli" fatti miscelando svariati vini di qualunque zona.
In tali casi non saranno riconosciuti vini IGT e potranno essere venduti anche con nomi di fantasia o con il marchio del produttore.
E’ vietato, su tutto il territorio italiano, impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.

Le IGT decadono se non vengono attivate entro tre anni dal loro riconoscimento e quando per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all’albo dei vigneti non abbiano presentato denunce o quando, per 3 anni consecutivi, in più del 50% dei vigneti non sono rispettati i disciplinari.

I vini DOC

La denominazione D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata), è attribuita ai vini prodotti in zone di piccole o medie dimensioni, come prevedono i disciplinari di produzione, e che per la legislazione UE in vigore, e come già anticipato, possono farsi rientrare nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.

Tali vini sono disciplinati anche dal Reg. CEE 823/87 e dal D.P.R. n. 348/94.
Alcuni vini DOC possono riportare in etichetta alcune indicazioni aggiuntive:-
indicazione "classico", per i vini prodotti nella zona di più antica tradizione (nell'ambito del territorio delimitato dal disciplinare)
- indicazione "riserva", per alcuni vini sottoposti ad un invecchiamento più lungo del normale
- indicazione "superiore", per vini con caratteristiche migliori (grazie al buon andamento climatico dell'annata che ha permesso di raggiungere una concentrazione zuccherina più alta e quindi una maggiore gradazione alcolica)


L'uso delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.
Le DOC decadono se non vengono attivate entro tre anni dal loro riconoscimento e quando per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all’albo dei vigneti non abbiano presentato denunce o, ancora, quando la denominazione è stata utilizzata per meno del 15%, o quando, per 3 anni consecutivi, in più del 50% dei vigneti non sono rispettati i disciplinari.

I vini D.O.C.G.

La denominazione DOCG. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) viene attribuita ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni, che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche.
Il riconoscimento di DOCG. deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva.


Anche questi vini possono farsi rientrare, per la legislazione UE, nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.
L'uso delle DOCG non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.


Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.
Le DOCG. decadono se non vengono attivate entro tre anni dal loro riconoscimento e quando per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all’albo dei vigneti non abbiano presentato denunce o, ancora, quando la denominazione è stata utilizzata per meno del 35% della superficie iscritta all’albo per le DOCG. o quando, per 3 anni consecutivi, in più del 50% dei vigneti non sono rispettati i disciplinari.


Per le DOCG. è prevista una produzione unitaria di uva più bassa rispetto alle DOC e una gradazione zuccherina ( o naturale) delle uve più elevata;è prevista una densità dell’impianto minima che varia da 2900 a 4000 ceppi per ettaro.

I V.Q.P.R.D.
La detta normativa fa rientrare nella categoria dei v.q.p.r.d. i seguenti vini:-
i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate ("v.l.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino liquoroso
- i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.s.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino spumante, compresi i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico
- i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.f.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino frizzante
- i v.q.p.r.d. diversi dai precedenti

Sono prodotti atti a diventare v.q.p.r.d.:
- uve fresche
- mosti di uve
- mosti di uve parzialmente fermentati
- vini nuovi ancora in fermentazione
- vino

La normativa, all’art. 55, stabilisce che le disposizioni che disciplinano la produzione dei v.q.p.r.d. sono basate sugli elementi seguenti: - delimitazione della zona di produzione
- tipo di vitigno
- pratiche colturali
- metodi di vinificazione
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo
- resa per ettaro
- analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche
La normativa prevede che gli stati Membri possono decidere le regole secondo cui un produttore può chiedere la classificazione come v.q.p.r.d. di un prodotto o declassare un v.q.p.r.d. a vino da tavola (art. 56), oltre a stabilire le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.(art. 57).

DECLASSAMENTO DI UN V. Q. P. R. D. IN VINO DA TAVOLA
Il declassamento di un v.q.p.r.d. può verificarsi:-
quando nel corso del magazzinaggio o del trasporto il vino ha subito un cambiamento che ha provocato un deterioramento o un'alterazione delle caratteristiche del v.q.p.r.d. in questione - quando il vino è stato sottoposto a trattamenti vietati
- quando non è designato a norma di legge come vqprd

Per etichettatura si intende l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed altri marchi da determinare.

Il Regolamento CE n.1493/1999 ha inoltre introdotto la “carta di identità” dei vini mediante l’introduzione dell’etichetta.

L’etichetta, oltre ad essere decorativa, ha una importante funzione legale perché contiene una serie di informazioni fondamentali che devono comparire sulla bottiglia.

Si distinguono in informazioni obbligatorie e informazioni complementari, queste ultime lecite ma non indispensabili che vengono classificate come indicazioni facoltative regolamentate e indicazioni facoltative libere.

Tra le indicazioni obbligatorie che deve contenere un' etichetta si tiene in considerazione del tipo di vino.

Così se si tratta di vini da tavola, l’etichetta deve contenere obbligatoriamente:1.
l’indicazione “ vino da tavola”
2. la ragione sociale dell’imbottigliatore
3. comune della sede dell’imbottigliatore
4. numero di codice dell’imbottigliatore
5. il quantitativo in ml hl, l, cl
6. grado alcolico effettivo
7. nome dello Stato
8. indicazione ecologica del tipo “ non disperdere il vetro nell’ambiente”
9. indicazione del lotto cui la bottiglia appartiene
Per i vini da tavola con Indicazione Geografica tipica, nell’etichetta, oltre alle indicazioni suddette, dovrà comparire, accanto all’indicazione vino da tavola, anche l’indicazione IGT.

Per i vini di qualità, oltre alle indicazioni obbligatorie previste per i vini da tavola, nell’etichetta verrà indicata la sigla a seconda che si tratti di vino DOC , DOCG., V.Q.P.R.D., “superiore” o “riserva”, “novelli”, per i quali oltre ad aggiungere l’indicazione della zona geografica che corrisponde al vino è obbligatorio indicare l’annata.

Per i vini spumante di qualità prodotti in una data regione, occorre indicare:-
vino spumante o vino spumante di qualità prodotto in una data regione (seguito dal nome della regione)
- vino spumante aromatico di qualità ( aggiungere il nome del vitigno) nome e ragione sociale dell’elaboratore o venditore o distributore e relativa sede
- volume nominale del prodotto grado alcolico effettivo
- tipo di prodotto in base al contenuto zuccherino
- qualsiasi menzione purchè veritiera ed espressamente non vietata


Costituiscono indicazioni facoltative l’aggiunta:-
della gradazione alcolica potenziale
- del marchio
- della precisazione se si tratta di vino bianco, rosso, rosè
- dell’indicazione del colore( es. verdolino, dorato ecc)
- del nome del luogo di imbottigliamento( fattoria, cascina)
- degli eventuali consigli per una buona conservazione o per servirlo o per consumarlo con cibi adatti
- del nome di una o due varietà di vite
- dell’annata della vendemmia
- dell’informazione della storia del vino
- delle informazioni sulle condizioni naturali o tecniche della viticoltura
- delle precisazioni varie come “vino passito”, “vin santo” ecc.
- delle indicazioni relative a usi dietetici
- delle eventuali distinzioni attribuite da organismi ufficiali (premi, medaglie ecc.)


Per i vini di qualità, tra le indicazioni facoltative si può inoltre aggiungere:-
il modo di elaborazione del vino
- il numero del recipiente
- il nome della zona geografica
- gli appellativi quali “ riserva, riserva speciale, superiore, scelto, ecc.”
fotografie di castelli, ville e vigneti delle proprietà rappresentate

Le etichette che hanno aderito alle normative del regolamento del 2002 e successive modifiche del 2006, possono contenere:-
l’indicazione della quantità di acidi e dei pigmenti coloranti
- la quantità di anidride solforosa (che era già obbligatoria per i vini esportati negli USA)
- il ph e altre indicazioni veritiere e documentabili

SANZIONI
La commercializzazione di vini con etichette irregolari, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00, prevista dal D.Lgs. n. 260/2000, comporta nei casi più gravi, anche il sequestro amministrativo del prodotto, con aumento di ulteriori costi per il produttore e la conseguente perdita di credibilità nei confronti del consumatore


Fonte artigianatoalimentare.it